All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 aprile 1955
