Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune puo', a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilita' 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo. Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art10 · fonte del testo