Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente art. 8 si applicano le seguenti norme:

  • a)nessuno ha diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;
  • b)l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata, ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione di stabilita' e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art9 · fonte del testo