Il comune di Venezia e' autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalita' stabilite dagli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art12 · fonte del testo