Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all'art. 9, contributi di miglioria, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000. Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art11 · fonte su Normattiva