L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari, che ne hanno la facolta', sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, a proprietari che effettueranno le opere contemplate all'art. 2 e per le quali sia gia' stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sara' versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al precedente comma sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art13 · fonte del testo