La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facolta' sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia gia' stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'ufficio del genio civile e - per le opere di interesse artistico e storico - dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sara' versata direttamente all'istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124~art9 · fonte su Normattiva