Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici. Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dell'art. 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art5 · fonte del testo