Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'adificio stesso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art7 · fonte del testo