Per la sola determinazione della indennita' di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguira' la procedura seguente:
- a)il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Assisi, dispone perche', in contradditorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza, e in base alle norme di valutazione di cui all'art. 7, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Perugia, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennita' stessa;
- c)effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui ai comma a) del presente articolo;
- d)il decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
- e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita' come sopra determinata;
- f)trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui al comma e) sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'art. 7 della presente legge.
Testo vigente dal 29 ottobre 1957
