Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potra' essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al Successivo articolo 8. Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 saranno tutte a carico dello Stato.

Testo vigente dal 11 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583~art2 · fonte su Normattiva