Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124~art1 · fonte su Normattiva