[1]Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

  • a)riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico;
  • b)riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;
  • c)riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

[2]Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria. Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera a), su conforme parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

Testo vigente dal 9 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124~art5 · fonte del testo