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[1]Chiunque intenda impiantare o ricostituire vigneti deve chiederne, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'autorizzazione al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio; costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e relative modificazioni ed integrazioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932-X, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 428.

[2]I Consorzi delibereranno sulle domande di autorizzazione secondo le disposizioni che saranno emanate, anno per anno, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Corporazione viti-vinicola.

[3]L'autorizzazione potra' essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni nell'esecuzione dell'impianto o della ricostituzione

[4]Contro la decisione dei Consorzi e' ammesso ricorso, entro un mese dalla notificazione, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che decide in via definitiva.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art1 · fonte del testo