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[1]La funzione di organi periferici dell'Ente e' affidata ai Consorzi per la viticoltura, ciascuno per la rispettiva circoscrizione.

[2]Tale funzione sara' esercitata da ciascun Consorzio secondo le direttive di un Comitato, dipendente dall'Ente e composto del presidente del Consorzio e di sei membri nominati rispettivamente dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti, dal Consorzio per la viticoltura e dalla Segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. Quando il Consorzio per la viticoltura ha circoscrizione interprovinciale, i membri del Comitato, rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative sono nominati dalle rispettive Confederazioni e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art13 · fonte del testo