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Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno disciplinati i rapporti tra l'Ente di cui all'art. 11, la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, i Consorzi federali e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20 della presente legge, ai fini dell'organizzazione dell'avviamento delle materie vinose alla distillazione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art14 · fonte del testo