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[1]Gli enopoli di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, nello svolgimento dell'attivita' loro demandata dalla predetta legge dovranno indirizzarsi alla produzione di vini di pregio caratteristici per singole zone vinicole e di vini di tipo uniforme rispondenti alle esigenze del mercato.
[2]E' tuttavia in facolta' del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di autorizzare i suddetti enopoli alla vinificazione di uve di qualita' inferiore.
[3]L'attivita', degli enopoli stessi, sia ai fini della produzione dei vini, sia ai fini della vendita di essi, sara' coordinata dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
