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Per tutti gli enopoli e i magazzini per la raccolta ed il confezionamento delle uve da tavola istituiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1125, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, ciascun Consorzio per la viticoltura terra' unica gestione, la quale, separata da quella inerente alle altre attivita' istituzionali, e' affidata alla Commissione amministratrice del Consorzio. A tale Commissione sono altresi' trasferiti i compiti attribuiti dagli articoli 3, 4 e 8 del suddetto decreto agli speciali Consigli di amministrazione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art26 · fonte del testo