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[1]Gli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per le anticipazioni a favore dei conferenti, hanno facolta' di cedere in garanzia ad istituti di credito il vino esistente negli enopoli stessi.

[2]Dette operazioni sono privilegiate sui vino e sul ricavo della vendita.

[3]Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, per l'ordinamento del credito agrario.

[4]Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui al presente articolo vengono girate; la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

[5]Gli enopoli hanno l'obbligo di versare all'istituto finanziatore il ricavato dalle vendite effettuate, man mano che esse hanno luogo, fino ad estinzione totale dell'anticipazione ricevuta.

[6]La misura dell'anticipazione sara' determinata dal Comitato dei Ministri per la difesa dei risparmio e l'esercizio del credito, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art28 · fonte del testo