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I dati raccolti mediante le denuncie di cui all'art. 2 della presente legge e quelli relativi alle autorizzazioni concesse a norma dell'art. 1 verranno trascritti, a cura del Consorzio per la viticoltura, in uno schedario conforme alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art3 · fonte del testo