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[1]Le denuncie prescritte dalla legge 26 settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, dovranno essere fatte al Consorzio per la viticoltura, competente per territorio, che provvedera' agli accertamenti e controlli relativi.

[2]I conduttori a qualsiasi titolo di vivai di viti dovranno attenersi, per quanto riguarda la specie, gli ibridi e le varieta', sia americani che europei alle prescrizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art5 · fonte del testo