Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' istituito, a favore dei Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, un diritto in misura che sara' stabilita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, entro il limite massimo di una lira per ogni ettolitro di vino per il quale viene rilasciato il certificato di cui all'art. 39.

[2]Tale diritto sara' versato all'atto del rilascio del certificato ed il provento relativo sara' destinato dal Consiglio, sentito il Comitato di cui all'art. 44, esclusivamente alle spese occorrenti per lo svolgimento dei compitidemandatigli dalle disposizioni del presente titolo.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art52 · fonte del testo