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[1]La legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1164, con la quale e convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930-VIII, n. 62, per la difesa dei vini tipici italiani, e' abrogata.

[2]I Consorzi per la difesa dei vini tipici, costituiti in base alla predetta legge, sono sciolti.

[3]Per ciascun Consorzio il Ministro per l'agricoltura e per le foreste nominera' un liquidatore. Le attivita' nette eventualmente risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute al Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art53 · fonte del testo