Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Chiunque impianti o ricostituisca vigneti senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni alle quali l'autorizzazione e' subordinata a norma dell'art. 1 e' punito con l'ammenda da lire trecento a lire cinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro impiantato o ricostituito.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
