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Chiunque impianti o ricostituisca vigneti senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni alle quali l'autorizzazione e' subordinata a norma dell'art. 1 e' punito con l'ammenda da lire trecento a lire cinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro impiantato o ricostituito.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art6 · fonte del testo