L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' sostituito dal seguente: "Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non puo' superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio puo' possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potra' superare le lire tre milioni".

Testo vigente dal 27 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;812~art1 · fonte su Normattiva