I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art11 · fonte su Normattiva