Art. 11 — Verifica delle fondazioni
I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
