Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarra' anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

  • a)all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;
  • b)ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
  • c)all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicita'. I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 327/2000

    Parametro
    21 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione staccata di…

    Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 149/1999

    Parametro
    30 aprile 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andri…

    Art. 3 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art3 · fonte su Normattiva