Art. 19 — Registro delle denunzie dei lavori
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
