Chiunque, per l'esercizio della propria attivita' lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente. Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro. Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Testo vigente dal 21 aprile 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 299/1983

    Questione inammissibile
    5 ottobre 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio più severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco, giacché l'ordinanza di rimessione - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87 del 1953 - non è motivata in punto di rilevanza ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie. - O. nn. 60, 78, 79, 86 e 130/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 25 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 55 Testo unico di pubblica sicurezza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art25 · fonte su Normattiva