A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato. Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio puo' deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero puo' stabilire di promuovere l'espropriazione.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art15 · fonte su Normattiva