Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda. Esso delibera quando e' presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art6 · fonte su Normattiva