Art. 8 — Comitato amministrativo: adunanza
Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso. Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
