Art. 25 — Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica
Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana. Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
