Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 25 — Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana. Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art25 · fonte su Normattiva