I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975. La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492

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Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 16-ter) che i termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 1976.

Testo vigente dal 18 ottobre 1975

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