Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

  • a)organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;
  • b)le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;
  • c)la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;
  • d)la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;
  • e)la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d). Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art24 · fonte su Normattiva