Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 54 — Erogazioni in favore degli enti di sviluppo

Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attivita' e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art54 · fonte su Normattiva