Art. 54 — Erogazioni in favore degli enti di sviluppo
Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attivita' e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
