Art. 55 — Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni
I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
