Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 55 — Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni

I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art55 · fonte su Normattiva