Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1993 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1993, n. 489.
Abrogato dal 18 dicembre 1993
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Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1993, n. 489.
Abrogato dal 18 dicembre 1993
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1991 al 18 dicembre 1993. 191 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma. L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito destinate:
tolto: a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;
tolto: b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;
tolto: c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;
tolto: d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;
tolto: e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni. e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art17 · fonte del testo