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E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie)" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma. ((L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito destinate:

  • a)al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;
  • b)alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;
  • c)alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;
  • d)al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;
  • e)al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni)).

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 10 giugno 1962

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 15 ottobre 1960. 10 parole tolte, 112 parole aggiunte in 6 capoversi.

… istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di creditotolto: a favore della media e piccola industria, destinate aggiunto: destinate:

aggiunto: a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

aggiunto: b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti tolto: industrialiaggiunto: ;

aggiunto: c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

aggiunto: d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

aggiunto: e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art17 · fonte del testo