Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

Art. 41 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Sono ridotti a meta' i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.Sono ridotti a meta' i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione … notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. tolto: L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprieta' di persona diversa dal mutuatario aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art41 · fonte del testo