Art. 41 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Sono ridotti a meta' i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
