Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1982 al 1 gennaio 1994. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:
tolto: a) uno che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
tolto: b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
tolto: c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
tolto: d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
tolto: e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane. I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35. I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art43 · fonte del testo