Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sara' corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda. Il contributo stesso sara' ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art57 · fonte del testo