Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore a 600 milioni e' destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge. A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'art. 55, puo' essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stanza lorda. Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'art. 55, e gli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente capo. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art62 · fonte del testo