In caso di ammissione, ai sensi del n. 4) del secondo comma dell'art. 4, ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, per la costruzione di navi cisterne di stazza lorda superiore a 6000 tonnellate, il contributo dello Stato e' corrisposto nella misura di 39.757 lire a tonnellata di stazza lorda, secondo le modalita' di cui all'art. 61 della legge 25 luglio 1952, n. 959, salvo l'applicazione del disposto dall'art. 57 della legge stessa.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-02;212~art6 · fonte del testo