Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, puo' essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A. Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 19-19, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art74 · fonte del testo