E' istituito, per il periodo dal 1 marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attivita' produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile. 1 Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attivita' professionali e artistiche, nonche' alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1954, n. 84
1La L. 10 aprile 1954, n. 84 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti: a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso; b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento. Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento. Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonche' il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche. Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti comuni sono ridotte a meta'".
Testo vigente dal 13 aprile 1954
