Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art8 · fonte del testo