Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1952
