L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
- a)in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
- b)in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;
- c)in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali. I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione di cui all'art. 7. Le annualita' d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualita' e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualita'. Oltre al pagamento delle annualita' e degli interessi nella suddetta; misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 giugno 1961, n. 454
10La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".
Testo vigente dal 25 giugno 1961
