Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e' modificato come segue: "Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960". Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
Testo vigente dal 28 febbraio 1956
