((Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960)). Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 14 marzo 1956
