((Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960)). Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 14 marzo 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 14 marzo 1956. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al tolto: 20 marzo 1957 aggiunto: 30 giugno 1960. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art6 · fonte del testo